Telecamere in negozio: come installarle legalmente per i clienti.
L’installazione di telecamere in negozio è una pratica diffusa per garantire sicurezza e protezione contro i furti e gli atti vandalici. Tuttavia, l’uso di sistemi di videosorveglianza è regolamentato da diverse (e precise) normative, volte a tutelare la privacy e i diritti delle persone, che nella fattispecie sono sia i clienti che i dipendenti. Tutto ciò si riflette sul loro posizionamento e sulle modalità di installazione.
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Telecamere in negozio: il contesto normativo
Come sintetizzato efficacemente dal Garante della Privacy, la videosorveglianza è lecita purché rispetti un corpus normativo ampio e diversificato. Vi rientrano:
- Il GDPR, poiché le immagini degli individui sono dati personali e come tali vanno trattate;
- Tutte le normi civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata
- Se le immagini ritraggono i dipendenti (cosa peraltro logica, in negozio), tutte le norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori, tra cui lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970, modificata dal d.lgs. 151/2015 integrato dal d.lgs. 185/2016);
- Le indicazioni del Garante stesso.
Il principio fondamentale che guida la tematica dell’installazione è il rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati (nella fattispecie, delle immagini) “riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”. In termini pratici, va quindi definita immediatamente la finalità dell’installazione e vanno adottate tutte le misure possibili, dalla scelta dei prodotti alla posizione e all’orientamento, affinché si acquisiscano solo le immagini determinanti a tal fine.
L’informativa e il divieto di controllo dei lavoratori.
Al di là di alcune fattispecie specifiche, in linea di principio non è necessaria una valutazione di impatto preventiva all’installazione delle telecamere in negozio, poiché in attuazione del principio di accountability del GDPR, sta al titolare del trattamento valutare la liceità dell’operazione e il rischio per i diritti delle persone fisiche.
La certezza, in ogni caso, è che le persone riprese dal sistema di videosorveglianza vadano informate attraverso le modalità previste dalla normativa, che si sostanziano in cartelli da posizionare prima di entrare nella zona sorvegliata e contenenti l’informativa in questione. La ratio, evidentemente preventiva, è permettere ai clienti di adeguare i propri comportamenti alla presenza delle telecamere.
La situazione si complica quando l’installazione di telecamere in negozio finisce per catturare il comportamento dei dipendenti sul luogo di lavoro, poiché in tal caso intervengono e vanno tutelati i diritti dei lavoratori, che (ovviamente) non gradiscono un monitoraggio costante dei propri movimenti e delle proprie attività.
In particolare, la legge 300/1970, modificata dal d.lgs. 151/2015 a sua volta integrato dal d.lgs. 185/2016, stabilisce che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In alternativa, ovvero in assenza di accordo, la noma stabilisce che gli apparecchi possano essere installati “previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Il divieto è quindi connesso alla finalità di controllo, poiché le telecamere possono invece essere installate “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. Ovviamente, va garantito il rispetto di tutta la normativa (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
Ma cosa significa tutto ciò ai fini dell’installazione delle telecamere in negozio? Almeno 5 conseguenze:
- Le immagini non devono concentrarsi sui dipendenti, che possono essere ripresi occasionalmente. Non possono inquadrare postazioni fisse, da cui tutto il dibattito relativo alla videosorveglianza del punto cassa;
- Occorre limitare l’inquadratura ai punti critici per la sicurezza, come aree di accesso e magazzini; .
- Non è possibile installare le videocamere in luoghi che potrebbero produrre immagini lesive della dignità della persona, come per esempio le docce;
- I dipendenti devono essere sempre informati della presenza di telecamere in negozio, con modalità analoghe a quelle previste per i clienti;
- Le videocamere occulte non possono essere installate, a meno che non ci sia un preventivo e forte sospetto che la persona/e voglia commettere illeciti e atti fraudolenti (Sentenza Cassazione 3255/21).
Installazione delle telecamere in negozio: 6 suggerimenti
La normativa è complessa e, per sua stessa natura, in continuo divenire. Ciò nonostante, è comunque possibile definire alcuni punti saldi che, in aggiunta a quanto già riportato, guidano l’installazione delle telecamere in negozio:
- Le telecamere vanno installate solo dove strettamente necessario, riducendo al minimo l’area coperta;
- La posizione delle telecamere va rivista periodicamente per garantire il rispetto della normativa e delle sue evoluzioni;
- Valutare sempre l’inquadratura per evitare la ripresa di immagini lesive della privacy individuale e/o dei diritti dei lavoratori;
- Effettuare una valutazione d’impatto sulla privacy se richiesto dalla tipologia di impianto installato
- Assicurarsi che la piattaforma tecnologica non consenta l’accesso alle immagini a personale non autorizzato;
- Conservare le immagini solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono acquisite.
FAQ
1. Quali normative regolano l’installazione delle telecamere in negozio?
L’installazione di telecamere in negozio è regolata dal GDPR, dalle norme civili e penali sulla privacy, dalle indicazioni del Garante Privacy e, quando vengono ripresi i dipendenti, anche dallo Statuto dei Lavoratori. Le immagini sono considerate dati personali e devono essere trattate rispettando il principio di minimizzazione e le finalità dichiarate.
2.È possibile riprendere dipendenti e clienti con le telecamere del negozio?
Le telecamere possono riprendere clienti e dipendenti solo nel rispetto delle normative vigenti. I dipendenti non devono essere controllati costantemente durante il lavoro e le immagini non possono concentrarsi sulle loro postazioni fisse. L’impianto deve essere installato per esigenze organizzative, sicurezza o tutela del patrimonio aziendale, informando sempre le persone presenti attraverso apposita segnaletica.
3.Dove non si possono installare le telecamere in un’attività commerciale?
Le telecamere non devono riprendere aree pubbliche non pertinenti, come marciapiedi o edifici vicini, né luoghi che potrebbero ledere la dignità delle persone, come spogliatoi o docce. Anche l’uso di tecnologie invasive, come il riconoscimento facciale senza consenso, può violare il principio di minimizzazione previsto dal GDPR.
4.È obbligatorio esporre i cartelli di videosorveglianza?
Sì. Le persone devono essere informate prima di entrare nell’area videosorvegliata tramite appositi cartelli. L’informativa serve a comunicare in modo chiaro la presenza delle telecamere e le finalità del trattamento dei dati, permettendo a clienti e lavoratori di essere consapevoli della videosorveglianza attiva.
5. Quali accorgimenti aiutano a installare telecamere in negozio in modo conforme?
È importante limitare l’area ripresa alle zone realmente necessarie, verificare periodicamente il posizionamento delle telecamere, evitare riprese invasive e proteggere l’accesso alle immagini da personale non autorizzato. Inoltre, le registrazioni devono essere conservate solo per il tempo necessario alle finalità dichiarate dal titolare del trattamento.
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