Normativa antincendio: la guida completa.
La normativa antincendio è in continua evoluzione. Resta al passo dei tempi con la nostra guida per progettisti e periti!
Introduzione alla normativa antincendio
Cosa prevede la normativa antincendio
- Elementi costruttivi: strutture portanti resistenti al fuoco, vie d’uscita e di isolamento dell’incendio;
- Materiali: rivestimenti e/o arredamenti con specifiche classi di reazione al fuoco (spesso indicati anche come ignifughi);
- Impianti antincendio con elementi come estintori, idranti, sprinkler e così via;
- Sistemi di allarme e rivelazione incendi;
- Ventilazione o estrazione di fumo nei percorsi d’esodo;
- Dimensionamento delle vie di fuga.
Differenze tra la vecchia e la nuova normativa antincendio
Per meglio circostanziare la demarcazione fra vecchia e nuova normativa antincendio, si utilizza comunemente come punto di demarcazione l’emissione di tre decreti nel settembre del 2021. Oltre al già citato Decreto GSA del 2 settembre 2021 sul quale torneremo, nello stesso periodo sono stati emessi il Decreto controlli, DM 1° settembre 2021, che prevede criteri specifici per il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio, e il Mini Codice, DM 3 settembre 2021, che prevede criteri semplificati per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio per quanto riguarda i luoghi di lavoro con un basso rischio incendio.
Il criterio generale, del quale discuteremo fra poco, è stato quello di spostare gli obiettivi della normativa dal mero ottenimento di un certificato finale a una logica di monitoraggio continuo per quanto riguarda la valutazione, la prevenzione e la manutenzione. Cambiano inoltre anche le responsabilità, che ora sono più definite e vengono introdotte numerose scadenze periodiche, sempre con lo scopo di dare maggiore continuità a controlli e verifiche.
In termini più pratici, ci sono alcuni aspetti della nuova normativa che meritano di essere sottolineati. Scopriamo quelli più rilevanti.
- Cambia la classificazione dei livelli di rischio, che diventano Livello 1, Livello 2 e Livello 3 anziché rischio alto, medio, basso.
- Si introduce l’obbligo di aggiornamento della formazione antincendio quinquennale, anziché triennale come in passato.
- I docenti antincendio ora hanno requisiti specifici e percorsi di formazione e aggiornamento dedicati.
- Il piano di emergenza deve essere redatto e gestito anche in base al numero totale di occupanti, non solo i lavoratori, e bisogna includere i nominativi degli incaricati alle misure antincendio.
- Diverse tipologie di attività ora hanno criteri specifici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
- Il compartimento antincendio ha una nuova definizione, che introduce restrizioni per i compartimenti multipiano e una larghezza minima maggiore.
Oltre a queste, sussistono numerosi aggiornamenti successivi di minore portata: il 20 giugno 2025 per esempio sono state introdotte nuove regole per le gallerie stradali e nuove modalità operative per manutenzione e controllo degli impianti antincendio. Dal 2025, inoltre, sussiste l’obbligo di installazione degli estintori anche negli appartamenti destinati agli affitti brevi.
| Ambito | Vecchia normativa (pre 2021) | Nuova normativa (post 2021) |
|---|---|---|
| Classificazione del rischio | Rischio basso, medio, alto | Livello 1, Livello 2, Livello 3 (basato su criteri più tecnici e definiti) |
| Obiettivo normativo | Ottenimento certificazione (CPI) | Gestione continua del rischio: prevenzione, manutenzione, formazione, aggiornamento |
| Progettazione | Impostazione prescrittiva basata su parametri fissi | Approccio dinamico con valutazione flessibile del rischio (Codice di prevenzione incendi) |
| Piano di emergenza | Obbligo generico per luoghi con più di 10 lavoratori | Obbligo esteso anche in base all’affollamento reale |
| Requisiti per docenti antincendio | Non definiti | Obbligo di formazione specifica per formatori, secondo requisiti stabiliti dal DM 2/9/2021 |
| Registro controlli antincendio | Facoltativo o previsto solo per attività soggette | Obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro con almeno un lavoratore |
| Controlli e manutenzioni | Non normati nel dettaglio | Devono essere eseguiti da manutentori qualificati, con formazione obbligatoria e documentata |
| Documentazione progettuale | SCIA e CPI per attività soggette, dichiarazioni e allegati senza un apparato coerente | Procedure unificate: SCIA, progetto, asseverazioni, certificazioni e documentazione normalizzate |
| Applicabilità | Estesa a tutte le attività senza distinzione di complessità | Distinzione tra attività soggette e attività a basso rischio (gestibili tramite Mini Codice) |
| Valutazione del rischio | Parte del DVR, senza metodo normato | Strutturata per livelli di rischio, con parametri tecnici codificati nei decreti |
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Proroghe normative: nuove scadenze per scuole e alberghi
Viste le oggettive difficoltà riscontrate per l’adeguamento di alcune specifiche categorie di edifici, il Decreto Milleproroghe, Decreto-legge 30 giugno 2025, n.95 ha introdotto alcune deroghe alle precedenti scadenze. Sono slittati gli obblighi per scuole (fino a dicembre 2027), rifugi alpini (dicembre 2025) e strutture ricettive con oltre 25 posti letto (dicembre 2026, con presentazione di SCIA parziale entro fine 2025). Vediamo nel dettaglio le due più rilevanti.
Adeguamenti antincendio nelle scuole: proroga al 2027
Per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, la scadenza per l’obbligo di adeguamento è stata spostata al 31 dicembre 2027. Ricordiamo che gli obblighi si applicano alle scuole con capacità maggiore di cento persone. Entro questa data le scuole dovranno adeguare impianti, vie di fuga e materiali. Durante il periodo di proroga dovranno entrare in vigore misure gestionali di mitigazione del rischio emesse attraverso decreto da Ministero dell’Interno e MIUR, che dovranno anche decretare scadenze differenziate, ed eventualmente ulteriormente posticipate, per i diversi adempimenti.
Normativa antincendio per gli alberghi: scadenza al 2026
Per gli alberghi e strutture ricettive con più di 25 posti letto la scadenza è posticipata al 31 dicembre 2026. Tuttavia, entro il 31 dicembre 2025 i proprietari devono presentare SCIA antincendio parziale che rispetti almeno 8 requisiti tecnici sui 10 indicati nel DM 16 marzo 2012. Entro fine 2026 le eventuali opere residue dovranno essere completate. In caso contrario, il decreto prevede il rischio di chiusura.
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Documentazione necessaria per conformarsi alla normativa
Per la conformità la normativa prevede che l’osservazione delle disposizioni e la regolarità del progetto siano dimostrabili attraverso una serie di documenti tecnici, progettuali e amministrativi che devono essere conservati e aggiornati. Ecco i principali:
- SCIA Antincendio e Progetto, necessaria per l’avvio o modifica di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Deve essere presentata tramite SUAP o Comando VVF, corredata da altri documenti quali la relazione tecnica asseverata e le Dichiarazioni di conformità;
- Progetto antincendio obbligatorio per le attività in categoria B e C. Deve essere approvato dal Comando VVF preventivamente all’inizio lavori;
- Documento di valutazione dei rischi (DVR) e piano di emergenza, comprensivi di valutazione del rischio incendio;
- Piano di emergenza ed evacuazione richiesto in caso siano presenti più di 10 lavoratori o più di 50 persone;
- Impianti e Certificazioni: per ogni impianto correlato all’antincendio devono essere disponibili dichiarazioni di conformità, certificati di installazione e collaudo, documenti di omologazione, manuali d’uso e manutenzione obbligatori per gli impianti attivi;
- Registro dei controlli antincendio che documenta verifiche e manutenzioni, prove e interventi, scadenze e manutenzione programmata. Questo documento deve essere conservato e aggiornato, anche in vista di eventuali controlli;
- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco che certifica la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi. Deve essere rinnovato ogni 5 o 10 anni;
- Fascicolo dell’opera che può essere richiesto per edifici e attività particolarmente complesse e prevede istruzioni per l’uso in sicurezza dell’edificio e indicazioni di manutenzione per gli impianti antincendio.
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Come preparare un piano di emergenza antincendio
Il piano di emergenza antincendio, il cui nome completo è piano di emergenza e di evacuazione descrive cosa fare in caso di incendio. Alcune delle indicazioni necessarie per redigerlo sono presenti all’interno della normativa stessa. Anche in questo caso ricordiamo qui i passaggi chiave.
Analisi dei rischi e scenari
A partire dalla valutazione del rischio incendio nel DVR si individuano i pericoli principali e si definiscono i possibili scenari di incendio.
Vie di fuga e segnaletica
Occorre predisporre una pianta dell’edificio con tutte le vie di fuga, le indicazioni delle uscite di emergenza, gli ascensori non utilizzabili, estintori, idranti, spazi calmi e così via. Oltre a vie di uscita adeguate bisogna predisporre segnaletica fluorescente e, se necessario, porte tagliafuoco.
Ruoli e responsabilità
Coordinatore dell’emergenza e addetti antincendio devono essere nominati e definiti, e a ciascuno devono essere assegnati compiti specifici. La formazione è obbligatoria, così come la dotazione di DPI antincendio.
Procedure di allarme
Modalità di allarme, per esempio sirene o EVAC e comunicazione interna ed esterna, compresi i numeri di emergenza e i recapiti da contattare o il contatto automatico dei Vigili del Fuoco.
Esercitazioni periodiche
Il piano deve essere testato con esercitazioni antincendio, almeno annuali. La simulazione deve seguire il piano, compreso l’uso delle vie di uscita, l’individuazione di segnali, dispositivi e attrezzature. Se l’edificio è condiviso da più aziende, l’esercitazione deve essere coordinata.
Aggiornamento e conservazione
Il piano deve essere rivisto e aggiornato ogni volta che cambiano i fattori di rischio. Per esempio, nuovi impianti, aumento delle persone presenti o modifiche strutturali all’edificio.
Informazione
Lavoratori e visitatori abituali devono essere formati sul piano e le procedure di emergenza. L’idea è che tutti sappiano come comportarsi in caso di incendio e riconoscere segnaletica, percorsi di fuga ed estintori.
A partire dall’analisi preventiva del rischio, il piano di emergenza deve concretizzarsi in processi e istruzioni chiare, che permettano a ogni occupante di gestire l’eventuale emergenza.
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Impianti antincendio: installazione scelta e manutenzione
Anche se all’interno di ciascun livello di rischio ogni azienda (e di conseguenza ogni progettista) sono liberi di fare scelte migliorative, esistono alcuni criteri di scelta che dirimono il tipo di impianto da progettare e installare anche, per esempio, in base alla destinazione d’uso degli ambienti. Ricordiamo le principali:
- Caratteristiche dell’ambiente: volume dei locali, piani, affollamento, presenza di persone vulnerabili;
- Tipo di attività e sostanze: per esempio, i depositi di materiali infiammabili o pericolosi richiedono impianti più resilienti ed efficaci; ambienti con rischi elettrici o apparecchiature informatiche necessitano di estintori a CO₂;
- Normative specifiche: esistono regole tecniche verticali e decreti specifici che stabiliscono come dimensionare l’impianto, per esempio con le portate d’acqua, la densità di estintori e la loro tipologia. Tutte queste informazioni, come abbiamo visto, devono essere documentate;
- Sistema di spegnimento: A seconda del livello di rischio possono essere obbligatori impianti fissi automatici come reti di idranti o sprinkler a soffitto o impianti a gas inerti o CO₂. In altri casi può essere sufficiente la dotazione di estintori portatili e idranti portatili. In tutti i casi l’installazione deve essere progettata da un tecnico abilitato ed eseguita a regola d’arte da tecnici certificati;
- Rischio ambientale: secondo le nuove direttive l’impatto delle sostanze estinguenti deve essere valutato e, se possibile, contenuto, a priori.
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Manutenzione degli impianti antincendio
Una volta installati, gli impianti e le attrezzature antincendio devono essere manutenuti e controllati secondo regole precise. Il DM 1° settembre 2021, Decreto controlli sancisce che tutti i controlli devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, le cui competenze sono normate in un Allegato Tecnico alla normativa. I principali obblighi per quanto riguarda la manutenzione sono i seguenti:
- Verifiche periodiche: ogni componente antincendio ha una scadenza normata: gli estintori, per esempio, vanno ispezionati mensilmente attraverso verifica visiva e sottoposti a controllo annualmente; per gli sprinkler occorrono prove idrauliche ogni tre o cinque anni. Le centrali di rivelazione incendi devono essere testate ogni sei mesi. I controlli effettuati devono essere indicati nel Registro dei controlli;
- Registro dei controlli: come abbiamo accennato, ispezioni e interventi di manutenzione devono essere registrati. Il registro è obbligatorio ma può essere digitale o cartaceo e deve rimanere a disposizione delle autorità preposte ai controlli;
- Manutenzione programmata: è preferibile avere contratti di manutenzione con le ditte iscritte alla lista ministeriale per avere interventi regolari e le opportune certificazioni. Rapporti tecnici e bollettini di collaudo devono essere conservati;
- Rinnovo delle autorizzazioni: le attività con CPI devono rinnovarlo periodicamente, di solito ogni cinque anni, attraverso un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco. Oltre ai controlli, è necessario fornire tutta la documentazione vista finora.
Criteri per la scelta degli impianti antincendio